L’articolo 38 del Contratto collettivo per il lavoro domestico dice che “in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva”, e che questa matura “anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità“.
Hanno diritto alla tredicesima tutti i lavoratori domestici, sia conviventi che non, sia assunti a tempo pieno, part time o che svolgono il proprio lavoro a “ore” e pertanto per calcolare l’importo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli sarà necessario tener conto di come viene svolto il lavoro domestico.
Lo Studio Legale Laudando con sede in Acerra (Napoli), fornisce consulenza e tutela a Colf, Badanti e Babysitter su: straordinari non pagati, licenziamento, liquidazione, servizio notturno senza regolare maggiorazione, mansioni diverse da quelle previste dal contratto, giorno di pausa ignorato, ferie negate, denuncia del lavoro in nero.
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