Assegno ordinario di invalidità

Lo Studio Legale Laudando fornisce assistenza completa per l’ottenimento, il mantenimento e l’eventuale ricorso in caso di diniego dell’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI), una prestazione economica riconosciuta ai lavoratori che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa, ma non siano totalmente inabili.

Questa tutela previdenziale, prevista dalla Legge n. 222/1984, si rivolge a chi, pur potendo ancora svolgere attività lavorativa, abbia subito un deterioramento significativo della propria efficienza lavorativa per cause fisiche o psichiche.

 

Requisiti per l’ottenimento dell’AOI

L’assegno ordinario di invalidità può essere richiesto dai lavoratori che dimostrino:

  • una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi (oltre il 66%) in occupazioni confacenti alle proprie attitudini;
  • almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 maturati nei cinque anni precedenti la domanda;
  • iscrizione presso l’INPS come lavoratore dipendente, autonomo o iscritto alla Gestione Separata (con requisiti specifici).

 

Fasi dell’assistenza legale

Lo Studio offre una tutela mirata e competente in tutte le fasi del procedimento:

  • verifica della sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari;
  • assistenza nella presentazione della domanda telematica all’INPS tramite il medico certificatore;
  • consulenza in occasione della visita presso la Commissione Medica INPS;
  • tutela legale in caso di rigetto o riconoscimento parziale mediante:
    • istanza di accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 445-bis c.p.c.;
    • ricorso al Tribunale – Sezione Lavoro;
    • nomina di consulente tecnico di parte (CTP) per supportare la perizia medico-legale.

 

Durata, rinnovi e trasformazione in pensione

L’AOI ha una durata triennale e può essere rinnovato per due volte (sempre per tre anni). Dopo il terzo rinnovo consecutivo, l’assegno viene confermato automaticamente a tempo indeterminato, salvo revisione da parte dell’INPS.

Al compimento dell’età pensionabile, l’assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, a condizione che il soggetto cessi l’attività lavorativa e possieda i requisiti contributivi previsti.

 

Compatibilità e cumulabilità

Lo Studio offre consulenza anche in tema di compatibilità dell’assegno con altre attività o redditi, chiarendo:

  • possibilità di cumulo con redditi da lavoro, se compatibili con lo stato invalidante;
  • incompatibilità con pensione di inabilità o con alcune indennità assistenziali;
  • obbligo di comunicazione all’INPS in caso di variazione della condizione lavorativa o sanitaria.

Sei pronto a risolvere il tuo caso?