MUTUO NON PAGATO – Come evitare il pignoramento

Stai pagando un mutuo per l’acquisto di una nuova abitazione?
Cosa succede nell’ipotesi di mancato pagamento delle rate del mutuo?

𝐂𝐎𝐒’𝐄’ 𝐈𝐋 𝐌𝐔𝐓𝐔𝐎?
Il mutuo è un contratto con il quale viene concesso un finanziamento a medio/lungo termine tra il 𝗺𝘂𝘁𝘂𝗮𝗻𝘁𝗲 (generalmente una banca) ed il 𝗺𝘂𝘁𝘂𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 (richiedente).
Per effetto di tale contratto il mutuario si obbliga a restituire altrettanto denaro.

Essendo a 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀𝗼, il mutuante si impegna a restituire l’intera somma maggiorata da interessi.

A garanzia del finanziamento viene stipulata un’𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 che occorre alla banca, nel caso di pignoramento dell’immobile, di soddisfarsi sul ricavato della vendita prima di eventuali altri creditori.

In altri casi, la banca può richiedere una 𝗳𝗶𝗱𝗲𝗶𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲. Ossia, una terza persona fa da garante per il soggetto che vuole ottenere tale finanziamento così da intervenire qualora questi non riesca a restituirlo.

Altra garanzia è rappresentata da una 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗼 𝗲 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗽𝗶𝗼 a tutela dell’immobile o da una 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 a protezione del mutuo nel caso in cui sia di lunga durata e il mutuatario abbia età avanzata.

𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐆𝐔𝐄𝐍𝐙𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐍𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐏𝐀𝐆𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐑𝐀𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐓𝐔𝐎

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐭𝐞
Se non paghi le rate del mutuo per prima cosa subirai 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗼𝗿𝗮, ossia una maggiorazione del tasso d’interesse nella misura indicata nelle condizioni del contratto.

Gli interessi di mora sono calcolate sull’importo delle 𝙧𝙖𝙩𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙥𝙖𝙜𝙖𝙩𝙚 per il periodo di ritardo rispetto alle scadenze stabilite.
Più tempo trascorre senza pagare, più alto sarà l’interesse.

𝐒𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞
Il mancato pagamento delle rate del mutuo comporta la segnalazione, da parte della banca, del cliente come 𝗰𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗽𝗮𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 presso enti pubblici e privati.

Questa segnalazione comporta l’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ da parte del mutuatario di chiedere altri prestiti ed è dovuta a ritardi di pagamento di 𝟭𝟮𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 o di 𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝗼 𝟮 𝗿𝗮𝘁𝗲.
La segnalazione deve comunque essere 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝗱𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 della banca con la quale il cliente aveva avviato il finanziamento.

Tale segnalazione 𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 anche dopo il pagamento delle rate. Se la segnalazione viene considerata come illeggittima, il debitore può iniziare un giudizio per la rimozione del suo nome dalla banca dati e solo in questo caso rimuoverà qualsiasi traccia della segnalazione.

𝐐𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐒𝐂𝐀𝐓𝐓𝐀 𝐈𝐋 𝐏𝐈𝐆𝐍𝐎𝐑𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀?

𝗗𝗲𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲
Il pignoramento della casa 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮 del mancato pagamento delle rate del mutuo. La banca, infatti, prima di arrivare all’espropriazione forzata del bene e la successiva vendita all’asta, deve seguire un iter.

La banca deve inviare al debitore una 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮 in cui:
– rileva il mancato pagamento di più rate;
– comunica di non concedere più il pagamento rateizzato;
– chiede il saldo del debito.

La decadenza dal beneficio del termine può avvenire solo nell’ipotesi di mancato pagamento di più di sei rate.

𝐌𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐭𝐮𝐨
Per i soggetti che hanno stipulato un mutuo, le clausole e pratiche da seguire sono differenti a seconda se il debito è stato contratto 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗼 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟳.

In seguito ad una riforma introdotta 𝗻𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟲, il pignoramento della banca per mutuo non pagato è possibile solo dopo 18 rate di morosità.
Per coloro che hanno stipulato il mutuo 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟲 basteranno solo sette rate non pagate del mutuo per sciogliere il contratto e permettere alla banca di iniziare le procedure per il recupero del credito.

La banca per avviare il pignoramento ha bisogno di un 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 che consente al creditore di agire esecutivamente contro il debitore.

Se la banca possiede uno di questi atti, può notificare direttamente il 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 (ultimo avviso con cui il creditore intima al debitore il pagamento entro dieci giorni).
Dopo il precetto, il creditore ha 𝗻𝗼𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 per richiedere il pignoramento. Se ciò non avviene, il precetto perde efficacia e il creditore dovrà notificarne uno nuovo.

Dopo il pignoramento, la casa può essere messa all’asta e venduta per soddisfare il debito con la banca.

Se il mutuo non è garantito da ipoteca (𝗺𝘂𝘁𝘂𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗮𝗿𝗶𝗼), la banca deve prima agire in giudizio contro il debitore, chiedendo al giudice di pronunciare una sentenza che accerti il credito. Successivamente, può notificare il precetto e richiedere il pignoramento nei termini prescritti.

𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈 𝐒𝐓𝐑𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐙𝐙𝐀𝐑𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐄𝐕𝐈𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐈𝐋 𝐏𝐈𝐆𝐍𝐎𝐑𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀?

𝐅𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀
La legge italiana ha previsto presso il MEF, il 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀, per mutuatari in difficoltà economica temporanea, che garantisce la possibilità di sospendere il pagamento delle rate con possibilità di 𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 fino a due volte e per una durata complessiva di 18 mesi.

Per poter beneficiare di tale possibilità occorre che 𝗻𝗲𝗶 𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 si siano verificati eventi ben precisi:
– l’intestatario del mutuo deve aver perso il proprio lavoro oppure deve essere stato collocato in cassa integrazione;
– in alternativa l’intestatario deve aver subito un grave handicap o deve trovarsi in una situazione di non autosufficienza.

In ogni caso, non è prevista tale agevolazione se l’Isee 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗶 𝟯𝟬𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼 o l’importo del 𝗺𝘂𝘁𝘂𝗼 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗶 𝟮𝟱𝟬𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼.

Inoltre, è necessario aver pagato le rate del mutuo almeno per un anno al momento della richiesta e non bisogna avere accumulato più di 90 giorni di ritardo sul pagamento.

Per ipotesi di 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝘁𝘂𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼, la richiesta di sospensione può essere inoltrata dall’erede che subentra nel pagamento delle rate.

La domanda può essere presentata direttamente presso la banca fornendo la documentazione richiesta.

𝐒𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐭𝐮𝐨
Confermato dal decreto Milleproroghe del 2018, tale agevolazione prevede la possibilità, per chi ha perso il lavoro o ha subito una drastica riduzione dell’orario, di 𝘀𝗼𝘀𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗺𝗯𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝘁𝘂𝗼 per un massimo di 12 mesi, continuando a corrispondere in quel periodo solo gli interessi.

La 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 viene prolungata del numero di mesi corrispondente alla sospensione.

𝐑𝐢𝐧𝐞𝐠𝐨𝐳𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐭𝐮𝐨
La 𝗿𝗶𝗻𝗲𝗴𝗼𝘇𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 comporta la modifica delle condizioni in essere con la propria banca. Nel caso in cui il mutuatario non riesce a garantire il pagamento, può chiedere al proprio istituto una 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗹𝗮𝘂𝘀𝗼𝗹𝗲 ottenendo una rata di importo più basso.

Per la 𝗿𝗶𝗻𝗲𝗴𝗼𝘇𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝘁𝘂𝗼 occorre una scrittura privata tra le parti.
Infatti, il mutuatario deve compilare un apposito modulo nel quale vanno indicate le clausiole che intende modificare.

𝐋𝐚 𝐬𝐮𝐫𝐫𝐨𝐠𝐚
Tale agevolazione consiste nella possibilità di 𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝘂𝘁𝘂𝗼 𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗮𝗱 𝘂𝗻’𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮 nel caso in cui trova condizioni più vantaggiose.

Tale operazione è 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮.
Infatti, è possibile spostare il mutuo senza oneri accessori, scegliendo l’istituto di credito che propone i tassi più vantaggiosi disponibili al momento.

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