Convinti di aver superato l’𝗮𝘂𝘁𝗼𝘃𝗲𝗹𝗼𝘅 senza essercene accorti, una delle preoccupazioni che ci tormenta nei giorni seguenti è l’arrivo a casa di una multa.
Ricevuta, ci rechiamo al comando di polizia per richiedere la foto che ritrae la targa della nostra vettura e ci accorgiamo che il modello dell’autovelox segnato sulla multa è diverso da quello che effettivamente abbiamo superato.
𝗦𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝘃𝗲𝗹𝗼𝘅 𝗲̀ 𝘀𝗯𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝗼, 𝗹𝗮 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗲̀ 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮?
𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜 𝗡𝗘𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗕𝗔𝗟𝗘
Secondo la giurisprudenza, ogni errore presente nel verbale non può comportare una nullità della relativa multa.
Solo le omissioni o sbagli che possano compromettere l’esercizio del diritto di difesa dell’automobilista possono giustificare il ricorso al giudice e la cancellazione della sanzione. Viceversa, le semplici inesattezze non costituiscono motivo di nullità.
Ad esempio, se l’errore è il colore del modello dell’auto, la giustificazione non può essere necessaria per fare ricorso.
Viceversa, se l’errore dovesse ricadere sul giorno dell’infrazione, si avrebbe causa di nullità del verbale.
Uno degli errori che può incidere sul diritto alla difesa è l’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗼𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮 in cui è avvenuta la rilevazione elettronica della velocità.
𝗘𝗥𝗥𝗔𝗧𝗔 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗩𝗘𝗟𝗢𝗫: 𝗠𝗨𝗟𝗧𝗔 𝗡𝗨𝗟𝗟𝗔?
La multa deve essere annullata se i verbali indicano l’𝗮𝘂𝘁𝗼𝘃𝗲𝗹𝗼𝘅 𝘀𝗯𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝗼: il modello indicato sulla contravvenzione deve essere lo stesso che effettivamente ha rilevato l’eccesso di velocità.
Si tratta di un vero e proprio vizio di motivazione del provvedimento che viola il diritto di difesa del conducente.
L’apparecchio deve essere sottoposto a taratura annuale e certificato in seguito ad un collaudo.
Insomma, l’𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗲 nella trascrizione del modello dell’autovelox non può essere considerato qualcosa di poco conto ma un’evidente illegittimità che rende impossibile tentare una difesa in giudizio.
Non sono pochi casi del genere, ma la giurisprudenza impone di riportare in modo dettagliato nel verbale le condizioni dell’accertamento, altrimenti viene meno l’attestazione fidefaciente e con essa la legittimità della pretesa sanzionatoria.