Ti sei lasciata dopo una lunga relazione ed il tuo vecchio partner non si rassegna alla fine della vostra storia ed è diventato 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗹𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲?
Le tue amiche ti hanno consigliato di denunciarlo alle autorità?
Come tutelarsi in questo caso?
𝐒𝐓𝐀𝐋𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐂𝐎𝐒’𝐄’?
Il 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶 (o 𝘀𝘁𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴) è un insieme di comportamenti, ripetuti nel tempo, che consistono in molestie o minacce tali da provocare nella vittima:
– stato di ansia e paura;
– fondato timore per sè, per un prossimo partner oppure per una persona affettivamente molto vicina;
– cambiamento delle proprie abitudini di vita.
𝐐𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐄’ 𝐑𝐄𝐀𝐓𝐎?
Affinchè possa configurarsi il reato di stalking, occorrono essenzialmente due elementi:
– 𝗿𝗶𝗽𝗲𝘁𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗺𝗼𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶 𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝘀𝗶 nei confronti della vittima;
– la molestia o la minaccia possono provocare nella vittima un grave e perdurante stato di 𝗮𝗻𝘀𝗶𝗮, 𝗽𝗮𝘂𝗿𝗮 𝗼 𝘁𝗶𝗺𝗼𝗿𝗲 per la propria salute e siurezza.
Lo 𝘀𝘁𝗮𝗹𝗸𝗲𝗿 (colui che pone in essere la condotta criminosa) agisce sempre nei confronti di una persona con la quale è stato legato da un rapporto sentimentale.
Affinchè si configuri il 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 sono sufficienti anche due episodi di pedinamento, minacce o qualsiasi altra condotta molesta, purchè possano provocare ansia, paura, timore nella vittima.
𝐐𝐔𝐀𝐋 𝐄’ 𝐋𝐀 𝐏𝐄𝐍𝐀 𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐀𝐋𝐊𝐈𝐍𝐆?
Il 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 punisce il reato di atti persecutori con la 𝗿𝗲𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗮 𝟭 𝗮 𝟲 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗲 𝟲 𝗺𝗲𝘀𝗶.
La pena aumenta se il reato:
– è commesso dal coniuge oppure da una persona che sia stata legata sentimentalmente alla vittima;
– è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
– è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza;
– è commesso con l’uso di armi oppure da persona travisata.
Il reato di stalking viene punito con pene abbastanza severe ma, se il responsabile non ha precedenti penali, il giudice potrebbe anche concedergli la sospensione condizionale della pena.
𝐒𝐓𝐀𝐋𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐆𝐄𝐑𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐑𝐄𝐋𝐀?
Se sei vittima di stalking devi presentare querela alle autorità in cui esprimi la volontà di punire l’autore del reato.
Per poter querelare lo stalker, la vittima ha 𝟲 𝗺𝗲𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 dal momento in cui ha percepito l’ultimo atto della condotta persecutoria.
La vittima può anche 𝗿𝗶𝘁𝗶𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮 dinanzi al giudice, a meno che il fatto non sia stato commesso mediante minacce gravi reiterate. In questo caso la querela non potrà essere rimessa e il processo proseguirà il suo corso.
𝗗𝗼𝗽𝗼 𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮, l’autorità deve darne subito notizia al pubblico ministero che entro tre giorni dovrà sentire la persona offesa.
Al fine di 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴, il pubblico ministero può chiedere al giudice di emettere un provvedimento con cui si vieta allo stalker di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Qualora il soggetto violi il 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, sarà punito con la 𝗿𝗲𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗮 𝟲 𝗺𝗲𝘀𝗶 𝗮 𝟯 𝗮𝗻𝗻𝗶.