Mentre ci rechiamo alla nostra auto da lontano notiamo un 𝗰𝗮𝗻𝗲 che ci viene incontro ed impauriti iniziamo a correre per evitare che questi ci dia un morso.
𝗖𝗼𝘀𝗮 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝗱𝗲 𝘀𝗲 𝗰𝗶 𝗺𝗼𝗿𝗱𝗲? 𝗣𝗼𝘀𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗲?
𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀’ 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐃𝐑𝐎𝐍𝐄
Il 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗲 è l’unico responsabile per ferite e danni procurati a terzi.
Gli animali sono istintivi e, per questo motivo, il padrone deve adottare una serie di 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗶 per evitare danni come: obbligo del guinzaglio, uso della museruola.
Secondo una norma del 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲, è «𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮» del padrone nel caso di qualsiasi danno causato dall’animale. Il 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 viene quantificato in base alle lesioni riportate dalla vittima, quantificate da un 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗲, che valuta danni fisici e patrimoniali (mancato guadagno conseguente allo stop durante il periodo di guarigione).
A tale responsabilità civile, il 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 considera il reato di lesioni colpose che implica una 𝗿𝗲𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 fino a tre mesi e multa fino a 309 euro.
La 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 presuppone una querela da chi ha subito l’aggressione alle autorità competenti (anche a quelle del pronto soccorso). Tale querela determina l’avvio del processo penale verso chi custodiva il cane, anche se questi è un soggetto diverso dal proprietario.
𝐂𝐎𝐍𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐂𝐎𝐋𝐏𝐀 𝐨 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀’ 𝐄𝐒𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀?
Il proprietario 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲 ogni volta che dimostra di non aver potuto impedire il fatto perchè verificatosi per «caso fortuito».
Il caso fortuito è, nella gran parte dei casi, il comportamento colpevole della vittima.
La condanna per lesioni personali colpose per il padrone del cane scatta anche in caso di 𝗺𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗶𝘀𝗶 𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 causati da comportamenti imprudenti della vittima, ma tale responsabilità è esclusa quando, ad esempio, la vittima gli calpesta la coda provocando una reazione dell’animale.
𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀’ 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐞 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐄
La 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 chiarisce che l’𝗶𝗺𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 degli altri non esclude la responsabilità di chi custodisce l’animale e che la colpa della vittima solo mitiga e non esclude la responsabilità di chi riveste un ruolo di garanzia.
𝗔 𝗳𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗶, l’accertamento deve essere «positivo»: non basta cioè rifarsi alla presunzione prevista dal Codice civile o all’inversione di prova dell’eventuale caso fortuito.
La 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 vale in termini di responsabilità civile e viene meno solo se si dimostra che l’accaduto sia avvenuto fortuitamente: unico elemento che slega il danno occorso alla vittima dalla responsabilità per i danni di chi riveste il ruolo di custode.