Molti sono i casi in cui il locatore si vede “sciogliere” il contratto anzitempo per casi eccezionali come mancato pagamento del canone mensile.
La legge però prevede la possibilità di 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗺𝗽𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 di scadenza solo per determinate cause e condizioni.
𝗤𝗨𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗨𝗥𝗔 𝗜𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗔𝗙𝗙𝗜𝗧𝗧𝗢
– 𝗟𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗼: ha durata di 𝟰 𝗮𝗻𝗻𝗶. Dopo la prima scadenza lo si può rinnovare per altri quattro anni. Dopo otto anni sia il proprietario che l’inquilino possono interrompere il contratto inviando una lettera di recesso all’altro almeno 6 mesi prima della scadenza.
Se non c’è invio di alcuna lettera prima dei termini stabiliti, allora si rinnova per altri 4 anni.
Utilità di questo canone è la possibilità di entrambi gli “attori” di poter 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗼𝗻𝗲 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗹𝗲.
– 𝗟𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮𝘁𝗼: ha durata di 𝟯 𝗮𝗻𝗻𝗶. Dopo la prima scadenza lo si può rinnovare per altri due anni. Dopo cinque anni sia il proprietario che l’inquilino possono interrompere il contratto inviando una lettera di recesso all’altro almeno 6 mesi prima della scadenza.
Se non c’è invio di alcuna lettera prima dei termini stabiliti, allora si rinnova per altri 2 anni.
A differenza del canone libero, la quota del canone è imposta da 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗮𝗹𝗶.
𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗣𝗨𝗢’ 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗗𝗘𝗥𝗘 𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗜𝗟 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘?
Il locatore può recedere:
– 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘀𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 (in base a contratto di locazione a canone libero o concordato) dando opportune motivazioni;
– 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘇𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 senza dare motivazioni ma con l’obbligo di disdetta di sei mesi prima della naturale scadenza del contratto.
𝗤𝗨𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗜𝗟 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗣𝗨𝗢’ 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗗𝗘𝗥𝗘 𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗦𝗖𝗔𝗗𝗘𝗡𝗭𝗔?
– Quando il locatore vuole destinare l’𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗱 𝘂𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗴𝗶𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.
– Quando il locatore intenda destinare l’immobile all’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore un altro immobile idoneo;
– quando il conduttore abbia la piena 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗼 ed idoneo nello stesso Comune;
– quando l’immobile sia compreso in un 𝗲𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝘁𝗼 che debba essere ricostruito;
– quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 per realizzare nuove costruzioni;
– quando il conduttore 𝗻𝗼𝗻 𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗼;
– quando il locatore ha 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮 𝘁𝗲𝗿𝘇𝗶 𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 locato allorchè non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo.
𝗖𝗔𝗨𝗦𝗘 𝗗𝗜 𝗦𝗖𝗜𝗢𝗚𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘
Il locatore può decidere di rescindere il contratto ogni volta che l’inquilino 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗮 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼.
Per legge si può chiedere lo sfratto se il conduttore:
– non paga anche un solo 𝗰𝗮𝗻𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗳𝗳𝗶𝘁𝘁𝗼 con 𝟮𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗱𝗼;
– non paga le 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗮𝗹𝗶 con almeno 𝟮 𝗺𝗲𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗱𝗼.
Il tribunale può chiedere la risoluzione anticipata anche in caso di 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗿𝘂𝗺𝗼𝗿𝗼𝘀𝗮 𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮 dal regolamento di condominio.