AFFIDAMENTO FIGLI – A quale genitore?

In seguito ad una separazione e ad un successivo divozio, a chi spetta l’𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶?

Anche se la 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 vuole che i figli debbano essere collocati presso il genitore con il quale hanno 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 e affidati ad entrambi congiuntamente, ci possono essere alcune eccezioni.

𝐂𝐎𝐒’𝐄’ 𝐋’𝐀𝐅𝐅𝐈𝐃𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐈 𝐅𝐈𝐆𝐋𝐈?
Quando si parla di affidamento dei figli ci si riferisce alla possibilità che il genitore affidatario possa prendere 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 in merito all’educazione e all’istruzione dei bambini minori.

La regola vuole che l’𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗼, cioè spetti sia alla madre che al padre in eguale misura, che, in questo modo, dovranno trovare l’intesa sulle questioni più importanti relative alla vita dei propri figli.

Solo in caso di gravi problemi (come padre violento verso i figli, madre con crisi depressive, ecc.) il 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 avrà possibilità di disporre l’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore.

𝐂𝐎𝐒’𝐄’ 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐎𝐂𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐈 𝐅𝐈𝐆𝐋𝐈?
Quando parliamo di 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, intendiamo dove i figli vanno abitualmente a vivere garantendo la cosiddetta «𝗯𝗶𝗴𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀» (ossia il diritto del minore a mantenere solidi legami sia col padre che con la madre).

Questo luogo risulta essere la 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 che più risponde agli interessi del bambino ed in grado di dargli maggiore stabilità affettiva.
E’ per questo motivo che, nella maggior parte dei casi, la scelta dell’affidamento ricade sulla 𝗺𝗮𝗱𝗿𝗲 (salvo dimostrazione di incapacità da parte di quest’ultima).

𝐂𝐎𝐋𝐋𝐎𝐂𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐄 𝐄 𝐀𝐅𝐅𝐈𝐃𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐆𝐈𝐔𝐍𝐓𝐎
La giurisprudenza è orientata a 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶 presso la madre con affidamento congiunto ad entrambi i genitori.

Sia affidamento che collocazione vengono 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶 se il genitore si manifesta come «𝗻𝗼𝗻 𝗶𝗱𝗼𝗻𝗲𝗼» alla vita del bambino.

La conflittualità di coppia non è di ostacolo all’affidamento congiunto ma può esserlo l’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 di uno dei genitori nei confronti dei bambini (come nel caso del padre che non adempie all’obbligo di mantenimento pur non versando in impossibilità economica).

La 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮 di affidamento o collocazione presso un determinato genitore devono essere decisi dal giudice a seguito di un ricorso presentato dall’altro genitore controinteressato.

Il bambino con 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗱𝗶 𝟭𝟮 𝗮𝗻𝗻𝗶 (se è in grado di rispondere delle sue azioni, può essere anche più piccolo) deve essere sempre 𝗮𝘀𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 prima di adottare la decisione sul suo collocamento.

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