Quando due persone si sposano non si uniscono soltanto spiritualmente e sentimentalmente, ma sottoscrivono un vero e proprio contratto con obblighi e diritti.
In seguito ad un 𝗱𝗶𝘃𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼, i coniugi hanno la facoltà di risposarsi e, quindi, di contrarre nuovamente un 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼.
𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗱𝗶𝘃𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼?
𝐏𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐈 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀’
La pensione di reversibilità è sia prevista per un coniuge superstite, ma anche a vantaggio di quello divorziato purchè ci siano dei 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶:
– il coniuge superstite, ma divorziato, deve essere già assegnatario di un assegno di divorzio e non deve aver perso per revoca tale diritto o averlo conseguito mediante versamento in un’unica soluzione;
– il coniuge superstite, ma divorziato, deve essere rimasto scapolo o nubile. In pratica, non deve essersi risposato;
– la pensione, da cui scaturisce la reversibilità, deve essere maturata in relazione ad un rapporto di lavoro svolto dall’ex coniuge deceduto, in un periodo antecedente alla sentenza di divorzio.
In mancanza di anche uno di questi requisiti, il coniuge divorziato non avrebbe diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto.
Nel caso in cui il coniuge si fosse 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗮𝘁𝗼, la pensione di reversibilità spetterebbe ad entrambi i coniugi in parti congrue alla durata dei rispettivi matrimoni.
𝐄𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝐀’: 𝐂𝐎𝐒𝐀 𝐒𝐏𝐄𝐓𝐓𝐀 𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐈𝐔𝐆𝐄 𝐃𝐈𝐕𝐎𝐑𝐙𝐈𝐀𝐓𝐎?
Normalmente il coniuge è uno degli 𝗲𝗿𝗲𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶 ma la situazione cambia col divorzio in virtù del quale i due della coppia diventano del tutto estranei.
Per questa ragione, il 𝗰𝗼𝗻𝗶𝘂𝗴𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗼𝗿𝘇𝗶𝗮𝘁𝗼 non è parte della successione ereditaria di quello defunto, a meno che, tramite testamento, non abbia lasciato qualcosa all’ex.
𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐀𝐋 𝐓𝐅𝐑
Nonostante il divorzio, la legge concede all’ex coniuge il diritto di pretendere una 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗙𝗥 maturata dall’altro.
Tale facoltà è 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝘂𝘁𝗮 in presenza dei seguenti presupposti:
– la coppia deve aver già divorziato;
– l’ex coniuge deve avere diritto a percepire un assegno divorzile;
– l’ex coniuge non deve essersi risposato.
Il coniuge divorziato può pretendere una percentuale del TFR dell’ex, nella misura del 𝟰𝟬% 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗲𝗻𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮 durante gli anni del matrimonio (comprensivi del periodo in cui i due erano semplicemente separati).