VIDEOCITOFONO CONDOMINIALE – Chi decide la sostituzione?

Da diversi anni, molti edifici sono dotati del 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼𝗰𝗶𝘁𝗼𝗳𝗼𝗻𝗼 ma in caso di problemi, chi decide l’eventuale sostituzione o riparazione dell’impianto citofonico condominiale?

𝐂𝐇𝐈 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐃𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐈𝐎?
L’assemblea è l’𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 del condominio: riuninisce tutti i partecipanti e prende decisioni più importanti per l’edificio stesso.

Se il videocitofono non funziona, sarà l’assemblea a deliberarne la sostituzione con uno più nuovo oppure la sua sostituzione.

𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈 𝐌𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎𝐑𝐀𝐍𝐙𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀𝐑𝐍𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎𝐂𝐈𝐓𝐎𝐅𝐎𝐍𝐎?
Per quanto riguarda le maggioranze che occorrono per votare la sostituzione del videocitofono condominiale, bisogna 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴𝘂𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗶 di sostituzione o riparazione del videocitofono oppure l’installazione ex-novo di un impianto.

Per deliberarne la 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗶𝘁𝗼𝗳𝗼𝗻𝗼 𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼𝗰𝗶𝘁𝗼𝗳𝗼𝗻𝗼 è sufficiente il raggiungimento degli ordinari quorum costitutivi e deliberativi e cioè:
– in 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, l’assemblea deve essere rappresentata dai due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio;
– in 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, deve essere presente almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

Per l’installazione di 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼, l’assemblea deve approvarla con il voto favorevole dei presenti che rappresentino almeno due terzi dei millesimi di proprietà

𝐀𝐒𝐒𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄𝐀 𝐍𝐎𝐍 𝐕𝐎𝐓𝐀 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐈𝐓𝐎𝐅𝐎𝐍𝐎: 𝐂𝐎𝐒𝐀 𝐅𝐀𝐑𝐄?
Consideriamo il caso in cui il videocitofono presenti dei malfunzionamenti alla parte “video” ma che consenta ancora di poter ascoltare la voce di chi citofona, se questa 𝗿𝗶𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ sta bene al resto dei condomini ma tu non sei d’accordo, come bisogna comportarsi?

Nel caso in cui l’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗼𝘁𝗮 tale scelta, l’unica cosa che ti resta da fare (se non sei riuscito a mediare con gli altri condomini) è il citare in giudizio il condominio.

𝐋’𝐀𝐌𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐄 𝐏𝐔𝐎’ 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐈𝐑𝐄 𝐈𝐋 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎𝐂𝐈𝐓𝐎𝐅𝐎𝐍𝐎 𝐆𝐔𝐀𝐒𝐓𝐎?
In assenza di deliberazione assembleare, 𝗹’𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 ha il dovere di ripristinare un impianto condominiale esistente (e fare tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria che rientrano nelle sue attribuzioni) anche senza sottoporre tale questione alla delibera assembleare.

Per interventi di 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 si intendono le opere per rinnovare o ristrutturare parti strutturali degli edifici e che sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno la metà del valore dell’edificio.

L’amministratore 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 la sostituzione del videocitofono condominiale solo quando il guasto sia di rilevante entità e può compromettere ogni funzionalità creando un notevole disagio ai condomini.

𝐑𝐈𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐒𝐄 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎𝐂𝐈𝐓𝐎𝐅𝐎𝐍𝐎
La ripartizione delle spese di sostituzione del videocitofono avviene distinguendo 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 e 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀.
Le parti di proprietà comune sono suddivise in proporzione alle quote millesimali possedute da ciascuno;
Le parti di proprietà esclusiva sono interamente a carico del singolo proprietario.

𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎𝐂𝐈𝐓𝐎𝐅𝐎𝐍𝐎 𝐏𝐄𝐑 𝐔𝐍 𝐒𝐎𝐍𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐎: 𝐒𝐈 𝐏𝐔𝐎’?
Il condomino può installare un 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼𝗰𝗶𝘁𝗼𝗳𝗼𝗻𝗼 sulla parete condominiale a patto che non sia di impedimento ai restanti condomini che potrebbero voler installarlo in secondo momento.

Dunque, è possibile che il singolo condòmino decida, totalmente 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗲, di installare un personale videocitofono, purché ciò non vada a discapito degli altri condòmini e che non vada a ledere il 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝗼 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘁𝗲𝘁𝘁𝗼𝗻𝗶𝗰𝗼 dell’intero condominio.

Secondo la legge, infatti, è vietata l’installazione di impianti che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato e ne alterino il decoro architettonico.

In caso di violazione del decoro architettonico, il condominio potrebbe opporsi e ottenere la rimozione del videocitofono e il ripristino della status quo ante.

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