Biaogna però fare attenzione perchè la legge prevede che per calcolare la prescrizione non si conti l’anno in cui è dovuto il versamento della tassa di circolazione, ma i successivi tre, fino appunto al 31 dicembre dell’ultimo di questi. Solo allora il bollo auto va in prescrizione.
Quindi nel caso di un bollo dovuto per l’anno 2012, il termine di prescrizione inizia a decorrere a partire dal primo gennaio 2013. Pertanto il termine dei tre anni si compie solo il 31 dicembre 2015.
Naturalmente, deve essere chiaro che nell’arco di tale periodo di prescrizione, non devono essere intervenuti atti interruttivi della prescrizione. Come atti interruttivi sono considerati i solleciti di pagamento o la notifica della cartella di pagamento di Equitalia. Tuttavia, anche davanti all’atto interruttivo, il termine inizia a decorrere a partire dal giorno successivo al ricevimento del suddetto atto.
Il preavviso di fermo auto è considerato un atto interruttivo solo se contiene tutti gli elementi da cui si evince che si riferisce al debito relativo al bollo auto.
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