
Un nostro cliente ha chiesto le relate di notifica ad Equitalia, ma la società non rispondendo entro 30 giorni, è stata condannata dal Tar Campania con sentenza del 25.11.2016.
La sesta sezione del Tar Campania, ha condannato la società di riscossione Equitalia s.p.a. per non aver risposto ad una richiesta di documenti della Sig.ra C.F. rappresentata dai legali dello Studio Laudando. Il nostro Studio Legale, al fine di iniziare una attività volta al riconoscimento di un diritto del ricorrente, chiedeva ad Equitalia tramite pec l’esibizione in base alle legge 241 del 1990 (accesso agli atti) di relate di notifica e copie delle cartelle di pagamento Equitalia.
Equitalia non ottemperava alla richiesta avanzata dai legali il giorno 23.3.2016 e pertanto il giorno 16.11.2016 la VI sez. del Tar Campania dichiarava che il ricorso era fondato e, pertanto, andava accolto.
Il merito. “Il Collegio decisorio osserva che la domanda contiene tutti gli elementi che consentono alla società di riscossione di individuare i documenti richiesti, che il ricorrente ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegate al documento al quale è richiesto l’accesso“.
Il collegio continua affermando che la giurisprudenza e la legge riconoscono un obbligo in capo al concessionario Equitalia: “Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione“
Pertanto secondo i Giudici del Tar è obbligo di legge conservare le relate e le matrici delle cartelle ed esibirle a richiesta del contribuente ex lege, senza possibilità di scelta.
Per quanto esposto il Tribunale Amministrativo della Campania sez. VI di Napoli, accoglie, e per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’intimata società Equitalia di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di produzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso.
Con questa sentenza viene ribadito che Equitalia è tenuta a consegnare copie fedelmente riproduttive dei documenti originari, in mancanza dovrà dare conto, a mezzo di propria certificazione, delle ragioni per cui non è possibile depositare la copia conforme all’originale della documentazione richiesta.
La società Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1000,00 oltre iva cpa, nonchè al rimborso del contributo unificato.
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