
Soltanto l’avviso di ricevimento prodotto in originale è documento idoneo a comprovare l’avvenuta notifica di una cartella di pagamento.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza n. 8861/2016, con cui è stata cassata una sentenza della Ctr di Venezia e accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente che ha espressamente contestato la conformità del documento prodotto in fotocopia e la eventuale sottoscrizione apposta.
Il ricorrente ha impugnato cinque cartelle di pagamento, conosciute attraverso la successiva iscrizione ipotecaria: il contribuente, infatti, lamentava di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle pregresse.
Equitalia però ha depositato in giudizio copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, comprovanti la notifica a mezzo posta delle cartelle in questione. Le copie sono state contestate mettendone in dubbio la conformità e l’effettiva rispondenza agli originali dei documenti rappresentati. Il primo grado annullava le cartelle.
La Cassazione ha ribaltato l’esito del giudizio e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha disposto l’accoglimento del ricorso introduttivo, con conseguente annullamento delle impugnate cartelle esattoriali.
Ricorso vinto e cartelle Equitalia annullate!
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